I delitti di doping al crocevia fra riserva di codice, riserva di legge e sindacato di norme penali di favore. Una questione di metodo – Domenico Notaro

Muovendo dalla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 586-bis, comma 7, Cp, nella parte in cui incriminava il commercio abusivo di sostanze dopanti al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il saggio sottopone a un bilancio la breve esperienza applicativa del principio della c.d. riserva di codice introdotto nel 2018 con l’art. 3-bis Cp. Posto che la sentenza si deve alla necessità di restituire effettività alle indicazioni a suo tempo espresse dal legislatore in ordine alle scelte di tutela penale di beni di rango costituzionale, l’intervento della Corte non interferisce con le prospettive di attuabilità del principio sancito dall’art. 3-bis Cp, il quale è chiamato piuttosto a confrontarsi con le immanenti difficoltà del legislatore a realizzare le promesse di razionalizzazione del sistema dei reati.

Talking about the Constitutional Court’s judgement, that has partially invalidated the art. 586-bis, comma 7, Cp punishing the illegal trade of doping substances, the issue treats the short experience of the “code reserve” principle affirmed in the art. 3-bis of the Italian penal code in 2018. Aiming to assure the rule’s indications of the Parliament concerning the protection of the most important values, this sentence really doesn’t deny the validity of the above principle. Many difficulties prevent nevertheless the Legislator to get an effective rationalisation of the numerous offences set in the special part of the penal system, as imposed by the art. 3-bis of the Italian penal code.

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