Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia – Emma Venafro
Lo scritto prende in considerazione le intersezioni tra giustizia penale e giustizia riparativa, evidenziando le differenze tra i due paradigmi ed il loro rapporto di complementarietà. Due sono le direttrici attraverso cui il legislatore decreta l’ingresso strutturale della GR nel sistema penale. La prima è collocata nel titolo IV, «Disciplina organica della giustizia riparativa» (artt. 42-67), là dove si dà identità e forma alla restorative justice. La seconda, contenuta negli artt. 1-3 del Decreto, definisce attraverso quali canali normativi i programmi di GR si innestino nell’ordinamento e quali effetti giuridici ne derivino. Il Decreto prevede come raccordo tra il sistema penale e la giustizia riparativa una nuova disposizione, contenuta nell’art. 129-bis Cpp. Una tale previsione ha sollevato molte critiche, in quanto ha fatto pensare ad una sorta di possibile “imposizione” o, quanto meno, di “pressione” da parte dell’autorità giudiziaria per la partecipazione ai programmi riparativi. In realtà, si cerca di evidenziare come, una volta inserita la norma all’interno del sistema delineato dalla Riforma in materia di GR, una tale preoccupazione appaia, immediatamente, ridimensionata. In effetti, il ruolo della nuova disposizione altro non è che una ulteriore indicazione alle parti, per aderire ad un paradigma nuovo e ancora poco conosciuto. Per poter garantire una forma di uguale considerazione tra la vittima e il soggetto indicato come autore, il Decreto cerca sempre di trovare un punto di equilibrio tra la tutela delle garanzie del reo, prima tra tutte quella di presunzione di innocenza e di diritto di difesa e la protezione della vittima da una possibile vittimizzazione secondaria. A presidio di questa pari considerazione tra le due parti il Decreto mette in campo una serie di principi che costituiscono l’ossatura della GR e definiscono il confine con il sistema punitivo. Centrale in questa direzione è il momento in cui l’esito riparativo deve essere “accolto” all’interno del processo : è in questa fase che si evidenzia la necessità che il ruolo del mediatore e del giudice siano differenziati con nettezza, senza che l’uno possa invadere il campo dell’altro. Una volta delineatii meccanismi e i rapporti tra i due paradigmi si passa ad una analisi più dettagliata delle singole disposizioni del titolo IV in cui prendono corpo i principi tracciati in precedenza.
The paper considers the intersections between criminal justice and restorative justice, highlighting the differences between the two paradigms and their complementary relationship. There are two directions through which the legislature decrees the structural entry of GR into the criminal justice system. The first is located in Title IV, “Organic regulation of restorative justice” (Articles 42-67), where restorative justice is given identity and form. The second, contained in Articles 1-3 of the Decree, defines through which regulatory channels GR programs are grafted into the legal system and what legal effects result from them. The Decree provides as a link between the criminal justice system and restorative justice a new provision, contained in Article 129-bis Cpp. Such a provision raised a lot of criticism, as it suggested a kind of possible “imposition” or, at least, “pressure” by the judicial authority to participate in restorative programs. An attempt is made to highlight how, once the provision is placed within the system outlined by the GR Reform, such a concern appears, immediately, to be scaled down. Indeed, the role of the new provision is nothing more than a further indication to the parties to adhere to a new and still unfamiliar paradigm. To ensure a form of equal consideration between the victim and the party named as the perpetrator, the Decree always seeks to strike a balance between the protection of the offender’s guarantees, first and foremost that of the presumption of innocence and the right of defense, and the protection of the victim from possible secondary victimization. To guard this equal consideration between the two parties, the Decree brings into play a series of principles that form the backbone of the GR and define the boundary with the punitive system. Central to this direction is the moment at which the restorative outcome must be “welcomed” within the process: it is at this stage that the need for the roles of the mediator and the judge to be clearly differentiated, without the one being able to encroach on the field of the other, is highlighted. Once the mechanisms and relationships between the two paradigms have been outlined, we move on to a more detailed analysis of the individual provisions of Title IV in which the principles outlined above take shape.
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