NEOFASCISMO E DINTORNI: LA “RESISTENZA” DELLA DIMENSIONE OFFENSIVA DEL TIPO CRIMINOSO – Domenico Notaro

La recrudescenza di episodi di revanscismo neofascista induce a verificare se le manifestazioni di simpatia verso le ideologie vietate dalla XII disposizione finale della Costituzione, soggiacciano alle fattispecie penali della legge n. 645/1952, che incrimina gli atti prodromici alla ricostituzione delle organizzazioni fasciste. Tale indagine risale all’annosa tematica dei limiti di configurabilità dei c.d. reati di opinione, stretta qui fra la necessità di rispettare il vincolo di necessaria offensività dei fatti meritevoli di assumere rilievo penale, e la direttrice costituzionale che attinge i contenuti degli orientamenti di pensiero: l’uno e l’altra operanti sinergicamente per delineare i termini di estensione delle fattispecie destinate ai neofascisti. L’occasione è però utile anche per sondare l’adeguatezza delle norme correnti, in particolare nei confronti dei più attuali movimenti ideologici antidemocratici e xenofobi che si mostrano pervicacemente ostili a riconoscere i diritti di ciascun individuo sia come singolo che come membro di determinate comunità.

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