Trasferimento fraudolento di valori, misure di prevenzione e principio di offensività: l’orizzonte elusivo dell’art. 512-bis del codice penale – Vittorio Sassi

Alcune recenti decisioni della Corte di legittimità suggeriscono di riportare l’attenzione sul dibattito intorno al problema della finalità elusiva nel reato di “Trasferimento illecito di valori ex art. 512-bis Cp. Sul punto, si alternano due orientamenti contrapposti: il primo pone l’accento sull’intenzione del soggetto agente e privilegia ragioni repressive; il secondo, ancorando l’idoneità elusiva dell’azione all’elemento oggettivo, si dimostra più sensibile all’esigenza di confinare l’intervento punitivo a situazioni effettivamente espressive di disvalore. Una scelta tra i due indirizzi giurisprudenziali appare ormai ineludibile e deve essere operata tenendo in considerazione sia il principio di offensività, sia i rapporti della fattispecie con le misure di prevenzione patrimoniali.

Some recent decisions of the Italian Court of Cassation suggest that a spotlight should be put on the debate concerning the aim of elusion in the offence of ‘Fraudulent transfer of goods’ (Article 512-bis Italian Criminal Code). Two opposing approaches alternate within the case-law: the first emphasises mens rea and favours repressive necessities; the second, anchoring the elusive element to the actus reus, is more sensitive to the need to confine penal intervention to actually harmful situations. A choice between the two approaches now appears inescapable and must be made by considering both the harm principle and the relationship between the offence and in rem preventive measures.

Trasferimento fraudolento; misure di prevenzione; orientamenti opposti

 Fraudulent transfer; preventive measures; opposing approaches

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