LA TRASGRESSIONE DELLE MISURE PER CONTRASTARE IL CORONAVIRUS: TRA PROBLEMA GRAVE E NORMA PENALE SIMBOLICA – Giorgio Pighi

Le «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19» (d.l. 23 febbraio 2020, n. 6), assieme ai previsti d.p.c.m. e provvedimenti regionali, rappresentano il quadro normativo per fronteggiare criticità e bisogni urgenti completamente nuovi, in presenza di rimedi ancora incerti contro l’insidiosa malattia. La locuzione ampia, per cui «le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica» comporta un gran numero di obblighi e divieti in aggiunta a quelli previsti nella fonte primaria. La scelta di perseguire ai sensi dell’art 650 c.p. la violazione, in bianco, del ricco e articolato insieme di misure, punendole in modo indifferenziato, manifesta un uso ipertrofico, generalizzato e indifferenziato della norma penale e finisce per coinvolgere, senza selezione preventiva, anche la violazione di prescrizioni di scarso rilievo o che potrebbero comportare più efficaci sanzioni amministrative. Il richiamo all’art. 650 c.p. fa propendere per il riferimento esclusivo alle pene, non al fatto tipico che, nel nuovo reato, presenta differenze importanti rispetto alla norma richiamata. L’ingolfamento degli uffici giudiziari per le denunce che saranno inoltrate appare preoccupante, già nella primissima fase applicativa. Non tutte le prescrizioni in questione integrano in modo automatico «misure di contenimento» poiché, ragionevolmente, il contenuto va ricollegato alla loro operatività, al carattere imperativo e non di raccomandazione, al fine specifico perseguito dalla legge di contrastare il Coronavirus e al principio di offensività nella sua proiezione concreta. Quest’ultimo impone di escludere il reato nelle violazioni prive di potenzialità lesiva del bene giuridico tutelato, con evidenza la salute pubblica, o che non comportino aggravamento del rischio di diffusione del contagio, o che consistano in mere deviazioni da singoli profili di disciplina, quando la sfasatura dal pieno rispetto della misura sia innocua o non raggiunga effettiva significatività.

Scarica l’articolo in formato .pdf