La prova del pericolo quale elemento costitutivo del reato – Francesco Morelli

La nozione sostanzialistica di “pericolo”, quale elemento del reato, proietta nel processo penale un oggetto di prova dai contorni sfuggenti e che spesso rischia di essere plasmato dal giudice alla luce della sua personale previsione sull’esito che crede più adatto alla singola regiudicanda. Questo lavoro si propone di circoscrivere il precipitato processuale della nozione sostanzialistica di pericolo, nelle sue varie declinazioni, nel tentativo di vincolare il giudice all’accertamento di un oggetto sì immateriale, ma ben identificabile e predefinito. Di conseguenza, s’indaga il comportamento della regola di giudizio propria della cognizione del fatto, spesso identificata con una valutazione di tipo probabilistico, seppure oltremodo solida, quando debba erigere a proprio oggetto una diversa valutazione di tipo probabilistico, più precisamente una relazione causale ipotetica, e non un fatto della realtà materiale.  

The notion of “danger” in criminal law, as an element of the crime, puts into the criminal trial an object of proof with indefinite contours and which often risks being moulded by the judge in the light of his personal prediction of the outcome he believes to be most suitable to the individual case. This work proposes to circumscribe the procedural category corresponding to the notion of danger, in its various declinations, in order to bind the judge to the assessment of an object that is indeed immaterial, but clearly identifiable and predefined. Consequently, this paper intends to verify the behaviour of the bard rule, often identified with a probabilistic type evaluation, albeit an extremely solid one, when its object is a different probabilistic type evaluation, more precisely a hypothetical causal relationship, and not a fact of material reality. 

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