La colpa penale del medico in formazione specialistica – Marina Di Lello Finuoli

Per fronteggiare la pandemia da Covid-19, il legislatore ha ridotto l’ambito di responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie per i reati colposi di omicidio e lesioni maturati nel contesto emergenziale, a meno che non lambiscano la soglia della colpa grave; contestualmente, ha richiamato il giudice penale al “dovere” di tenere conto, tra i fattori che possono escludere la gravità della colpa, «del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza» (art. 3-bis d.l. 1.4.2021 n. 44).A dispetto del tentativo di contenimento della responsabilità penale dei sanitari, il medico in formazione specialistica si trova ancora in una posizione alquanto insicura. La giurisprudenza ne vaglia con particolare severità l’operato, attribuendogli la responsabilità di tutte le attività compiute, anche di quelle rispondenti alle direttive inappropriate del tutore o del personale specializzato (c.d. autonomia vincolata).Il saggio si propone di esplorare i criteri di attribuzione della responsabilità penale ai medici specializzandi, tenendo conto del frequente ricorso, in giurisprudenza, allo schema della colpa per assunzione. Saranno esaminati, nello specifico, i seguenti temi: la posizione di garanzia del medico in formazione (anche in rapporto agli obblighi di astensione); i fattori che possono incidere sulla scelta di seguire le indicazioni inappropriate del tutore (profili di colpa relazionale) ovvero sul potere di riconoscere la propria inadeguatezza alla gestione del caso clinico (anche sul piano della c.d. misura soggettiva della colpa).Si illustreranno, infine, alcune proposte per ridurre, al ricorrere di certe condizioni contestuali, l’esposizione al “rischio penale” degli esercenti dotati di un minor grado di esperienza e conoscenza, in un certo senso “comandati” all’erogazione di prestazioni per le quali non hanno completato l’iter formativo.

To deal with the Covid-19 pandemic, the legislator has reduced the area of medical liability for patient harms committed in the emergency context, unless in case of gross negligence; at the same time, he recalled the judge to the “duty” to consider “the lesser degree of experience and technical knowledge possessed by non-specialized personnel employed to deal with the emergency” (art. 3-bis d.l. 1.4.2021 n. 44). In spite of the attempt to contain the criminal medical liability, the doctor in training is in an unfavourable position. The jurisprudence assesses his behaviour with particular severity, for all the activities he performs, even those compliant with the inappropriate directives of the tutor (so-called bound autonomy). The essay aims at studying the criteria for attributing criminal liability to the trainees, taking into account the frequent recourse to the category of “guilt for hiring”. Specifically, the following themes will be examined: the position of guarantee of the trainee (also in relation to the duty of abstention); the factors that may affect the trainee’s choice to obey tutor’s instructions or the power to recognize his own inadequacy to manage the clinical case. In the end, the Author will describe some proposals to reduce the criminal liability of young doctors, in a certain sense “commanded” to provide services for which they have not completed the training process.

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