Il decreto correttivo in materia di pene sostitutive: interventi ragionevoli, semplificazioni eccessive e occasioni mancate – Davide Bianchi
Il d.lgs. 19.3.2024 n. 31 è intervenuto su più profili della disciplina delle pene sostitutive, pur senza stravolgere l’impianto scaturito dal d.lgs. 10.10.2022 n. 150. Alcuni dei correttivi si presentano come ragionevoli e condivisibili, come quelli relativi al rito monitorio e al grado d’appello e quello concernente l’ampliamento delle ipotesi di revoca per delitto sopravvenuto. Desta invece perplessità la “contrazione” della decisione sulla sostituzione in primo grado, rischiando di depotenziare le rinnovate sanzioni sostitutive della pena carceraria, sia sotto un profilo quantitativo (restrizione del numero di applicazioni) sia sotto un profilo qualitativo (riduzione delle potenzialità specialpreventive positive e negative). Restano inoltre irrisolti i nodi riguardanti, da un lato, la preclusione alla sostituzione discendente dall’art. 4 bis Op e, dall’altro, le storture derivanti dalla mancata inclusione dell’affidamento in prova nella gamma di pene sostitutive.
Legislative Decree 19.3.2024, n° 31 has amended many aspects of the regulation of the non-custodial (substitute) sentences (“pene sostitutive”), without overturning the framework established by Legislative Decree 10.10.2024, n° 150. Some amendments are reasonable and commendable – those regarding strictly procedural aspects and the conditions for revocation in case of a new offence. On the contrary, others amendments are questionable: the “shrinkage” of the sentencing decision is likely to weaken the new substitute penalties on both a quantitative and a qualitative level. Furthermore, two substantial problems remain unsolved: the obstacle to the substitute penalties resulting from the “black list” provided for by article 4 bis Law n° 354/1975; distortions resulting from the absence of “affidamento in prova” (supervision in the community) from the array of substitute sanctions.