Il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante «misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Codiv-19»: verso una “normalizzazione” del diritto penale dell’emergenza? – Carlo Ruga Riva

Il d.l. n. 19/2020 ha inteso razionalizzare le competenze in ordine all’adozione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico, attribuendole di regola alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (tramite decreto), limitando (o provando a limitare) i poteri di ordinanza di altri enti e autorità, tra i quali i Presidenti di regione. Sul piano sanzionatorio, e in rottura con la precedente penalizzazione a tappeto operata dal d.l. n. 6/2020, contestualmente abrogato, il decreto in commento punta quasi tutte le sue carte sull’illecito amministrativo punitivo, circoscrivendo l’illecito penale alla violazione di una sola tra le molte misure di contenimento (il divieto assoluto di allontanamento in capo al soggetto risultato positivo al virus e posto in quarantena). Il legislatore ha inoltre previsto una analitica disciplina intertemporale, di particolare interesse, anche per la inedita deroga all’art. 2, co. 5 c.p. Infine, il contributo si interroga sul senso complessivo del decreto, che sembra segnare un primo tentativo di “normalizzazione” del diritto penale dell’emergenza, e sul ruolo della dottrina nella possibile elaborazione di un eventuale più ampio diritto penale dell’emergenza, che trascenda l’enorme contingenza rappresentata dalla pandemia.

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