Atti del Convegno “Spazi di privazione della libertà personale e diritti delle persone ristrette”, Firenze, 4.10.2024 – Contributi di C. Cataneo, M. Galli, I. Giugni, C. Pagella, F. Palazzo, M. Pelissero, A. Perruccio, F. Pisconti, S. Regini, F. Rocchi, G. Sebastiani, F. Valente Bagattini

Si pubblicano qui di seguito gli atti del Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei Professori di diritto penale su “Spazi di privazione della libertà personale e diritti delle persone ristrette”, svoltosi a Firenze il 4.10.2024, a cura dell’Associazione italiana dei Professori di diritto penale (Aipdp),  del “Laboratorio permanente diritto e procedura penale” (Diplap) e dell’Università di Firenze


INTRODUZIONE

Carcere e dintorni: una proposta di riflessione tra i giovani penalisti sulla privazione della libertà personale – Marco Pelissero

Il carcere è certamente il luogo simbolico di privazione della libertà personale. Tuttavia anche in altri ambiti la privazione della libertà personale, fondata su ragioni giuridiche diverse dall’applicazione di una pena, pone al centro della riflessione i diritti delle persone e la loro vulnerabilità. L’iniziativa è volta a sollecitare i giovani studiosi a riflettere su temi sempre più urgenti.

Prison is certainly the symbolic place of deprivation of personal liberty. However, the deprivation of personal liberty in other spheres too, based on legal reasons other than the application of a penalty, places people’s rights and their vulnerability at the centre of reflection. This initiative is intended to prompt young scholars to reflect on increasingly pressing issues.


SESSIONE I – “Carcere, legalità e diritti individuali”

Oltre la persona detenuta: carcere, effetti collaterali e diritti dei terzi – Martina Galli

La sofferenza del carcere non riguarda le sole persone detenute. Anche terze persone a queste legate esistenzialmente patiscono deprivazioni di ordine morale e materiale; sebbene in via indiretta, i loro diritti (es. al rapporto genitoriale, alla salute, all’affettività) possono vedersi gravemente conculcati. Pur non ignorato, il problema dei c.d. “effetti collaterali” del carcere incontra limiti normativi molto rigidi. Tuttavia, l’idea che la proporzionalità della pena debba essere valutata anche alla luce degli interessi dei terzi ha iniziato a farsi strada nelle Corti dei diritti. Da qui si schiudono nuovi percorsi verso un utilizzo sempre più parsimonioso e umanamente sostenibile del carcere.

The suffering of prison does not only affect prisoners. Other people who are existentially linked to them also suffer moral and material deprivation; even if indirectly, their rights (e.g. to parental relations, to health, to affectivity) can be severely compromised. Although not ignored, the problem of the so-called ‘collateral effects’ of imprisonment is subject to very strict legal limits. However, the idea that the proportionality of punishment must also be assessed in the light of the interests of third parties has begun to find its way into the courts. This opens up new avenues for an increasingly sparing and humane use of prison.

Affettività inframuraria: spunti critici per una rivoluzione che attende di essere compiuta – Ilaria Giugni

Con la nota sentenza n. 10/2024, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della previsione assoluta e inderogabile del controllo a vista del personale di custodia durante i colloqui in carcere, consentendone una dimensione riservata laddove non vi ostino ragioni di sicurezza, ordine e disciplina. Con tale sentenza additiva di principio, i giudici costituzionali hanno aperto alla creazione di spazi per l’affettività all’interno delle carceri, delegando l’operazione – nell’immediato – ad amministrazione penitenziaria e magistratura di sorveglianza. Dopo aver chiarito il valore imprescindibile di questa sentenza, il contributo si sofferma su alcune criticità derivanti dal dictum della Corte – i.e. la preclusione dei colloqui ad alcune categorie di persone detenute, la necessaria dimensione di coppia dei colloqui intimi, e il rischio di piegare il diritto alle logiche della premialità – e sulle difficoltà legate al contesto in cui il principio affermato dai giudici costituzionali deve trovare applicazione.

In the well-known judgment no. 10/2024, the Italian Constitutional Court declared illegitimate the absolute and mandatory provision of visual control by prison staff during visits. In so doing, the Court allowed for private visits as long as they do not compromise security, order, or discipline. With this additive decision, the constitutional judges opened the way to creating spaces for affectivity in prisons, delegating their creation ‒ for the immediate future ‒ to the prison administration and the supervisory judiciary. After explaining the indispensable value of this ruling, the paper focuses on some critical issues arising from the Court’s decision ‒ i.e. the exclusion of certain categories of prisoners from these visits, the choice to limit them to couple relationships, and the risk of bending the law to the logic of reward ‒ and on the difficulties related to the context in which the principle affirmed by the constitutional judges must be applied.


SESSIONE II – “Emergenza carceri: soluzioni al sovraffollamento”

L’indulto: una soluzione emergenziale per far fronte ad una perenne emergenza – Carla Cataneo

Nonostante i diversi tentativi di porre rimedio a tale fenomeno, il problema del sovraffollamento carcerario si ripropone in modo ciclico e ineluttabile. Al di là delle possibili soluzioni raggiungibili a livello generale di sistema, come l’implementazione tra le pene principali di sanzioni non detentive, che può generare nel tempo effetti positivi sui numeri della popolazione ristretta, appare ancora oggi necessario riportare l’attenzione anche sulle soluzioni emergenziali e sulla loro concreta praticabilità. Tra queste ultime, assume un’importanza cruciale l’utilizzabilità dell’indulto, per due principali ragioni: da un lato, per la sua maggiore efficacia deflattiva, trattandosi di un provvedimento generale, che può determinare in breve tempo la liberazione di un ampio numero di persone; dall’altro, per la circostanza che tale strumento impone al Parlamento di attivarsi per individuare i presupposti oggettivi e soggettivi per la sua applicazione, consegnando così la prerogativa della gestione della non punibilità all’unico organo in grado di individuare, in astratto, un adeguato punto di bilanciamento tra i rilevanti interessi in gioco.

Despite various attempts to address the issue, the problem of prison overcrowding is cyclical and unavoidable. Beyond the possible solutions that can be pursued at the general system level, such as the increased use of non-custodial sentences, which may have an indirect positive effect on the prison population over time, it remains necessary to focus attention on emergency solutions and their practical feasibility. Among these, the use of the pardon is of crucial importance for two main reasons: on the one hand, because of its greater deflationary effect, since it is a general measure that can lead to the release of a large number of people in a short period of time; on the other hand, because this instrument requires action by Parliament to identify the objective and subjective conditions for its use, thus entrusting the prerogative of managing impunity to the only body capable of determining, in the abstract, an appropriate balance between the significant interests at stake.

Qualcosa di meglio del carcere. Sulla ragionevolezza di una progettazione politico-criminale integrata e di una diversificazione delle pene principali – Gianluca Sebastiani

Il modo in cui oggi si risponde alle condotte penalmente rilevanti non risulta, per molti aspetti, né razionale né umano. Alla luce dei principi costituzionali e dei più accreditati studi criminologici, il presente contributo evidenzia come una seria prevenzione dei reati non costituisca l’effetto di pratiche repressive e stigmatizzanti, ma sia possibile solo laddove si promuovano scelte di adesione volontaria ai precetti normativi, per il cui rafforzamento gioca un ruolo chiave proprio il recupero di chi abbia infranto la legge; fermo sempre, senza meno, l’intervento su tutti quei fattori – in ambito economico, sociale e culturale – che sono in grado di favorire la proliferazione delle attività illecite. Si esprime, quindi, l’orientamento per una risposta al reato intesa come un progetto, piuttosto che come corrispettivo, offrendo alcuni spunti essenziali per una progettazione complessiva in materia politico-criminale che apra all’introduzione di pene principali prescrittive e al concorso di tutti i settori giuridici nella prevenzione della delinquenza, in un’ottica di ultima ratio del ricorso al carcere e di tutela promozionale della persona.

The way in which criminally relevant conduct is currently responded to is, in many respects, neither rational nor human. In light of the Italian constitutional principles and the most accredited criminological studies, this paper highlights how a serious prevention of crime is not the effect of repressive and stigmatizing practices, but it is possible only if one promotes the voluntary acceptance of regulatory precepts, for the strengthening of which, the recovery of those who have breached the law plays a key role; without prejudice to the intervention on all those factors – in the economic, social and cultural spheres – which are capable of encouraging the proliferation of illicit activities. It therefore expresses the orientation for a response to the crime built as a project, rather than as retribution, offering some essential ideas for an overall planning in political-criminal matters that opens up to the introduction of prescriptive main penalties and to the participation of all legal sectors in the prevention of delinquency, from a perspective of ultima ratio of the use of prison and promotional protection of the person.


SESSIONE III – “REMS, legalità e diritti individuali”

La disciplina delle REMS tra tutela dei diritti fondamentali e persistenti criticità – Federico Valente Bagattini

Dopo aver brevemente ripercorso l’evoluzione della disciplina delle misure di sicurezza a contenuto terapeutico negli ultimi 50 anni, l’Autore si concentra sulle principali criticità che affliggono il sistema vigente: le liste d’attesa che, grazie alla regolamentazione approvata in sede di Conferenza Unificata il 30 novembre 2022, sembrano essere state nettamente ridimensionate rispetto a qualche anno fa; la disciplina della vita quotidiana dei pazienti all’interno delle REMS, la cui fonte è costituita dai regolamenti adottati dalle singole strutture, rispetto ai quali si avverte l’esigenza di maggiore omogeneità; il ricorso a trattamenti coattivi, di cui vengono analizzate due ipotesi con distinte problematiche.

After briefly reviewing the evolution of the discipline of therapeutic security measures over the past 50 years, the author focuses on the main critical issues that afflict the current system: waiting lists, which, thanks to the regulations approved at the Unified Conference on November 30, 2022, seem to have been significantly reduced compared to a few years ago; the regulation of the everyday life of patients inside REMS, the source of which are the regulations adopted by the individual structures, with respect to which there is a need for more uniformity; and the use of compulsory treatment, two hypotheses of which are analyzed with distinct problems.

Quali alternative al ricovero in REMS? La libertà vigilata c.d. terapeutica e le prospettive de iure condendo – Sofia Regini

Il presente intervento mira a vagliare la praticabilità di soluzioni applicative per la tutela della salute degli autori di reato infermi di mente diverse tanto dal modello custodiale delle REMS, quanto da quello surrettiziamente coercitivo della libertà vigilata c.d. terapeutica. Se la sent. 22/2022 della Corte costituzionale ha rivelato la precoce “crisi” dell’istituto delle REMS, vi è ora l’urgenza di trovare alternative anche rispetto alla libertà vigilata terapeutica, strumento “principe” del sistema delle misure di sicurezza, che tuttavia pone non irrilevanti problemi di compatibilità con i princìpi cardine del diritto penale, primo fra tutti il principio di legalità.

This paper examines the feasibility of applicative solutions for the protection of the health of mentally ill offenders other than both the custodial model of the REMS and the surreptitiously coercive model of therapeutic probation. If Sentence 22/2022 of the Constitutional Court has revealed the early ‘crisis’ of the REMS institution, there is now an urgent need to find alternatives to therapeutic probation, the principal instrument of the security measures system, which however poses not insignificant problems of compatibility with the cardinal principles of Criminal Law, first and foremost the principle of legality.


SESSIONE IV – “La problematica legittimità delle misure di sicurezza detentive di tipo carcerario”

L’infinita parabola della pericolosità sociale: misure di sicurezza e “carcere duro” fra legalità costituzionale e convenzionale – Andrea Perruccio

Sotto la lente dello zeitgeist di matrice sovranazionale, il binomio pena-misura di sicurezza rimane al centro di un acceso dibattito, invero mai sopito, intorno alla ragionevolezza e alla fondatezza teorica dei modelli di difesa sociale. Sul fronte interno, la condizione giuridica degli internati non solo continua a fare il paio con lo status detentionis, ma rinviene, ex lege, il suo “doppio” nell’art. 41-bis co. 2 Op, sollecitando un continuo dialogo fra Corti. È in questa duplice prospettiva che s’innestano le istanze di razionalizzazione del sistema, nel tentativo di controbilanciare le difficoltà e le incertezze di una magmatica prassi applicativa.

Under the lens of the supranational zeitgeist, the combination penalty-security measures is central to the debate on reasonableness and theoretical foundation of social defense model. On the home front, the legal condition of internees not only continues to be paired with the status detentionis but find its “double” in the art. 41-bis co. 2 Op, urging a continuous dialogue between Courts. In this respect, the request for rationalization of the system engages in an attempt to counteract the difficulties and uncertainties of a chaotic application practice.

Il futuro del “doppio binario” per i dangerous offenders in un sistema penale integrato – Francesca Rocchi

Il c.d. doppio binario a carico di soggetti imputabili, ritenuti socialmente pericolosi, è funzionale alla riduzione del rischio di recidiva e pertanto non può prescindere dal tipo di criminalità che si vuole prevenire e di cui il reato commesso è espressione. Per superare i fondati dubbi di illegittimità costituzionale e convenzionale dell’attuale sistema, nonché i suoi noti limiti pratico applicativi, non si può più fare a meno dell’ausilio di altre scienze empiriche, siano esse sociali, criminologiche od attuariali, nonché eventualmente anche dell’I.A., che affianchino, ma non sostituiscano, la necessaria discrezionalità giudiziale. Tali scienze potranno aiutare, da un lato, il legislatore a delimitare l’ambito di applicabilità di queste misure, sia in senso oggettivo, individuando un criterio selettivo dei reati interessati, basato sulla rilevanza dei beni giuridici posti in pericolo da certa criminalità persistente, sia in senso soggettivo, rispetto a determinate tipologie criminologiche di autori; e, dall’altro lato, potranno essere d’ausilio al giudice nel delicato accertamento della pericolosità sociale del reo.

The so-called double track against indictable offenders, considered socially dangerous offenders, is functional to reducing the risk of recidivism and therefore cannot ignore the type of crime that is intended to be prevented and of which the crime committed is an expression. To overcome the well-founded doubts of constitutional and conventional illegitimacy of the current system, as well as its known practical application limits, it is no longer possible to ignore the assistance of other empirical sciences, i.e. social, criminological or actuarial ones, as well as possibly also AI, which support, but do not replace, the necessary judicial discretion. These sciences may help, on one hand, the legislator to delimit the scope of applicability of these measures, both in an objective sense, identifying a selective criterion of the crimes involved, based on the relevance of the legal assets endangered by certain persistent crimes, and in a subjective sense, regarding to certain criminological types of perpetrators; and, on the other hand, will be able to assist the judge in the delicate assessment of the social dangerousness of the offender.


SESSIONE V – “CPR, legalità e diritti individuali”

Tutela della salute nei centri per la permanenza e il rimpatrio e accertamento dell’idoneità sanitaria alla vita in comunità ristretta: un’indagine multi-livello – Cecilia Pagella

Il presente lavoro si propone di indagare il tema della tutela della salute dei migranti irregolarmente soggiornanti in Italia e trattenuti, in attesa che il provvedimento di espulsione pronunciato nei loro confronti venga eseguito, in un Centro per la Permanenza e il Rimpatrio ai sensi dell’art. 14 TuImm. Rispetto a queste persone, il diritto alla salute sancito dall’art. 32 della Costituzione si declina nel diritto a non fare ingresso e a non permanere in un C.P.R. qualora le condizioni di salute e vulnerabilità non lo consentano. Per assicurare il rispetto del diritto alla salute così inteso, la normativa prevede la sottoposizione del migrante a una visita medica volta a evidenziare eventuali situazioni di incompatibilità col trattenimento. La disciplina si articola su tre livelli: legge, disposizioni ministeriali e atti di recepimento adottati su base locale. Il filtro della visita di accertamento non si rivela sufficientemente selettivo: la cronaca e l’esperienza a contatto coi migranti della Clinica Legale di Giustizia penale dell’Università degli Studi di Milano hanno provato, infatti, la presenza di soggetti fragili all’interno dei Centri. L’indagine da noi condotta ha avuto a oggetto la normativa e la prassi di svolgimento delle visite di accertamento e ha tentato di mettere in luce i difetti di funzionamento di questo meccanismo. Questo lavoro ambisce ad avviare una riflessione sull’opportunità di intervenire sulla normativa e sulla prassi, onde assicurare l’effettività del diritto alla salute nel delicato contesto dei C.P.R.

The purpose of this study is to examine the matter of health protection for irregular migrants living in Italy who are detained in Pre-removal Detention Centres (Centri per la Permanenza e il Rimpatrio – CPR) while awaiting the execution of expulsion orders issued against them pursuant to Article 14 of the Consolidated Law on Immigration (Testo Unico Immigrazione – TuImm). For these people, the right to health enshrined in Article 32 of the Italian Constitution means the right not to be detained in a CPR if their state of health or vulnerability does not allow it. In order to ensure the protection of this right, Italian regulations require migrants to undergo, before entering a CPR, a medical examination to identify any health conditions that are incompatible with being detained. Both media and the experience of the Criminal Justice Legal Clinic at the University of Milan have highlighted the presence of vulnerable persons in these facilities: this means the mechanism of medical assessment is not sufficiently selective. Our research focused on the legal framework – legislative provisions, ministerial orders and local implementing measures – and on the practical management of medical examinations aforementioned, so as to identify shortcomings in the system’s functioning. This work aims to initiate a broader discussion on the need to review existing legal and practical measures to ensure effective protection of the right to health in the fragile context of CPRs.

L’estensione del modello CPR: recenti sviluppi nel patto italo-albanese – Filomena Pisconti

Le misure riconducibili al paradigma della migration detention possiedono un contenuto fortemente afflittivo e avvolto da un involucro nominalistico che alimenta il dibattito sulla necessaria collocazione del trattenimento amministrativo nell’ambito della matière criminelle. La creazione di centri di detenzione amministrativa, sotto la gestione italiana, in territorio albanese, dei (soli) migranti imbarcati su mezzi delle autorità italiane all’esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell’Unione europea, impone il dibattito sulla legittimità di tali strutture, sul loro concreto funzionamento e sulla conseguente compressione dei diritti dei migranti coinvolti.

The measures of migration detention system have a highly afflictive content within a formal qualification which fuels the debate on the need to recognize to them the guarantees of matière criminelle. The creation of centers for limiting freedom, under Italian management, in Albanian territory, of (only) migrants embarked on ships of Italian authorities outside the territorial sea of ​​the Republic or other member states of the European Union, requires the debate on the legitimacy of these structures, on their concrete operation and on their consequent impact on the involved migrants’ rights.


RELAZIONE DI SINTESI

Considerazioni finali su misure restrittive della libertà e diritti fondamentali – Francesco Palazzo

Lo scritto, dopo alcune considerazioni generali sul contrasto tra sviluppo dei diritti e loro deficit di effettività, segnala come l’evoluzione del sistema complessivo delle misure restrittive della libertà vada sempre più in senso securitario. Successivamente vengono esaminati i rapporti tra funzione rieducativa della pena e diritti fondamentali per concludere che questi ultimi sono riconducibili alla dignità della persona e al divieto di trattamenti inumani, il cui contenuto si precisa storicamente in gran parte anche attraverso l’attività degli organi di tutela giurisdizionale e amministrativa.

The paper, after some general considerations on the contrast between the development of rights and their lack of effectiveness, points out how the evolution of the overall system of restrictive measures of liberty is increasingly moving in a securitarian direction. Subsequently, the relations between the re-educative function of punishment and fundamental rights are examined to conclude that the latter can be traced back to the dignity of the person and the prohibition of inhuman treatment, the content of which is historically specified to a large extent also through the activity of the jurisdictional and administrative protection bodies.