TRATTA, SFRUTTAMENTO E SMUGGLING: UN’IPOTESI DI FINIUM REGUNDORUM A PARTIRE DA UNA RECENTE SENTENZA – Chiara Stoppioni

Guardando alle caratteristiche che, negli ultimi anni, ha assunto il fenomeno migratorio, ci si accorge come, nella maggior parte dei casi, il viaggio dei migranti che giungono in Italia sia il frutto di una deliberazione complessa in cui volontà, coercizione e approfittamento di una preesistente condizione di debolezza tendono a confondersi e a sovrapporsi, sfumando i confini tra favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e traffico di esseri umani.

Il presente contributo trae spunto da una recente decisione del Tribunale di Napoli, concernente una vicenda che vede coinvolti alcuni bengalesi reclutati nel loro Paese d’origine e, successivamente, impiegati in Italia in condizioni di sfruttamento, per interrogarsi sul rapporto tra le diverse fattispecie di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12 commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 D.lvo 286/1998), intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo (art. 603 bis c.p.) e tratta di esseri umani (art. 600 c.p.), con l’intento di tracciare una linea di discrimine fra le predette fattispecie fondate sulla genuinità del consenso degli stranieri. 

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