OFFESA ESIGUA, ASSENTE E INCIDENTE SULLE SOGLIE DI PUNIBILITÀ – Giuseppina Panebianco

La non punibilità per particolare tenuità del fatto, introdotta con valenza generalizzata sull’esempio della sperimentazione praticata nei sistemi minorile e del giudice di pace, ha conferito nuovo slancio alla questione della sorte dei fatti che, pur rispecchiando i requisiti descritti dal legislatore nella fattispecie astratta, non esprimono un’apprezzabile offesa al bene giuridico che essa intende tutelare. La disciplina sostanziale del nuovo istituto, incuneando tra gli estremi della mancanza di offesa e dell’offesa penalmente rilevante un distinto grado di lesività sottratto alla reazione sanzionatoria criminale, rinnova l’interesse per la disposizione del primo capoverso dell’art. 49 Cp, alla ricerca del confine tra il fatto c.d. inoffensivo conforme al tipo e quello che, pur tale da attingere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie astratta, trova ora ricetto nell’art. 131-bis Cp in ragione della sua particolare tenuità. Il presente contributo è volto alla verifica della persistente utilità, nel mutato assetto normativo, della c.d. concezione realistica del reato e di conseguenza della sorte dei fatti tipici eppure inoffensivi e di quelli che in scala si pongono a ridosso di questi ultimi. L’introduzione di un livello di rilevanza penale dell’offesa lasciato all’apprezzamento giudiziale, sia pure nei limiti del tracciato normativo quale è quello segnato dall’art. 131-bis Cp, pone l’ulteriore questione della compatibilità del nuovo istituto con le fattispecie la cui struttura ingloba già una puntuale presa di posizione del legislatore al riguardo, essendo la relativa punibilità condizionata dal superamento della soglia di lesività individuata già con la formulazione della norma incriminatrice. Nell’ideale triade che vede la non punibilità per particolare tenuità porsi in relazione con l’art. 49 cpv. e con i reati caratterizzati da soglie di rilevanza penale, la riflessione esige la preliminare analisi della disciplina sostanziale e processuale dell’istituto, alla ricerca della funzione politico-criminale e del fondamento giuridico-sostanziale che ne definiscano l’inquadramento dogmatico. Indagine quanto mai opportuna alla luce della recente revisione legislativa dell’art. 131-bis Cp e dell’incerta sorte dell’istituto a poco meno di cinque anni dalla sua introduzione.

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