LA DEPENALIZZAZIONE DELLA DETENZIONE DI MEDICINALI SCADUTI, GUASTI O IMPERFETTI – Elio Lo Monte

Il legislatore con le modifiche apportate dalla l. n. 3/2018 all’art. 123 co. 3 T.U.L.S. ha cercato di evitare le severe conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 443 Cp a carico del farmacista, per comportamenti ritenuti irrilevanti sul piano penalistico. Dall’innovazione legislativa si ricava che la sanzione amministrativa pecuniaria, nell’ipotesi di ‘detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti’, trova applicazione solo in presenza delle tre condizioni: a) modesta quantità dei farmaci; b) modalità di conservazione; c) ammontare complessivo delle riserve, al fine di escludere concretamente la loro destinazione al commercio». Le locuzioni adoperate, però, oltre ad apparire generiche sembrano del tutto avulse dalla fattispecie come ridelineata dall’intervento di riforma. Ancora una volta viene rimessa alla discrezionalità del giudice stabilire l’esclusione della destinazione al commercio dei medicinali scaduti, guasti o imperfetti.

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