IL PROCEDIMENTO A CARICO DEGLI ENTI: QUALI ALTERNATIVE ALLA PUNIZIONE? – Domenico Vispo

Il contributo affronta il tema della possibile trasferibilità nel “sistema 231” di alcuni istituti che consentono risposte punitive non tradizionali, già introdotti e in parte rodati nel processo penale a carico dell’imputato/persona fisica. Gli istituti parapunitivi in questione, con i quali il legislatore degli anni più recenti ha inteso offrire epiloghi differenziati al procedimento penale, sono essenzialmente tre: la non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis Cp), l’estinzione del reato per condotte riparatorie (art. 162-ter Cp) e la sospensione del procedimento con messa alla prova (art. 168-bis ss. Cp e art. 464-bis e ss. Cpp). Come noto, si tratta di soluzioni introdotte successivamente all’entrata in vigore della disciplina dedicata alla responsabilità delle persone giuridiche e con le quali, dunque, la stessa non ha potuto misurarsi a suo tempo. Pertanto, prendendo spunto anche dai alcuni decisa sul tema, lo sforzo che si richiede oggi all’interprete è quello di verificare quali potrebbero essere i rapporti tra detti istituti, modellati sulla disciplina penale relativa alle persone fisiche, e il procedimento volto ad accertare la responsabilità delle persone giuridiche di cui al d.lgs. 231/2001.

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