IL BENE DELLA DIGNITÀ UMANA IN SOCCORSO DELLA LEGGE MERLIN? SULLA SENTENZA 141/2019 DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA DI FAVOREGGIAMENTO E RECLUTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE – Francesco Parisi

Con la sentenza 141/2019 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dei reati di “reclutamento” e di “favoreggiamento” della prostituzione, proposta dalla Corte d’Appello di Bari. A partire dalla vicenda oggetto di giudizio, e dopo una preliminare indagine sui modelli di regolamentazione normativa della prostituzione volontaria e sui dubbi di legittimità costituzionale espressi dalla ordinanza di remissione, ci si sofferma su taluni aspetti critici della decisione. Nella prospettiva dell’Autore, la scelta di prostituirsi ha una inscindibile doppia natura (sessuale ed economica) e dunque una plurima copertura costituzionale; discutibili sono i nessi causali fra condotta agevolatrice del terzo ed eventuali pericoli per libertà, sicurezza e dignità delle persone che si prostituiscono; le nozioni di dignità umana e di vulnerabilità, specie se interpretate in senso oggettivo, sono inidonee a svolgere le funzioni che si addicono al bene giuridico in materia penale e si prestano ad essere utilizzate in senso marcatamente paternalista. Contro i rischi di un “diritto penale tutorio” e di una visione deresponsabilizzante dell’individuo, si auspica che le relazioni fra autodeterminazione sessuale e dignità della persona siano interpretate alla luce di un generale principio di laicità dell’ordinamento.

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