I PROFILI PENALI DEL WHISTLEBLOWING ALLA LUCE DELLA L. 30 NOVEMBRE 2017 N. 179 – ANDREA RUGANI

La riforma del 2017 in materia di “whistleblowing” si è articolata su due linee direttrici: l’incremento delle tutele per i segnalanti “pubblici” (attraverso la riscrittura dell’art. 54-bis d. lgs. 165/2001); l’introduzione di nuove protezioni per i segnalanti “privati” (con l’inserzione dei co. 2-bis, 2-ter e 2-quater all’interno dell’art. 6 d. lgs. 231/2001). Se la prima parte della riforma risulta apprezzabile  –  sia pur con alcune, non trascurabili criticità, legate all’estensione delle qualifiche soggettive e all’esclusione delle tutele in casi di “responsabilità” del segnalante – l’innovatività del secondo intervento appare alquanto modesta, a causa della sedes materiae prescelta.  

Lo scritto analizza i risvolti penali della riforma, proponendo un confronto con alcuni istituti, che risultano “problematicamente” affini al whistleblowing: in ambito pubblico, gli artt. 361 e 362 Cp, nel settore privato, l’art. 6 co. 2 lett. d d. lgs. 231/2001.

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