Dolo d’impeto e aggravante della crudeltà: una (in)sostenibile compatibilità? – Mariangela Telesca

Il dolo d’impeto, nonostante si caratterizzi per la repentina reazione tra il sorgere dell’idea criminosa e la sua esecuzione, viene ritenuto compatibile con l’aggravante delle sevizie o della crudeltà di cui all’art. 61 n. 4 Cp. che si connota, invece, per azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenze fisiche aggiuntive, del tutto gratuite rispetto all’evento. Il contributo, dopo aver dimostrato l’incompatibilità tra il dolo d’impeto e l’aggravante delle sevizie o crudeltà, evidenzia come quest’ultima vada ascritta all’agente non a titolo di dolo d’impeto ma, valorizzando le dinamiche dell’azione e il tempo intercorso, richiamando il dolo intenzionale o di proposito.

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